Il silenzio dei nostri comuni

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Il CAL, quello vero, rappresenta la sede di dialogo, di raccordo e consultazione permanente tra la Regione da un lato e le Province, i Comuni e le Unioni dall’altro

di Patrizia Manzo (da La Fonte feb 24)  

29 febbraio 2024

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I rapporti tra Regione ed enti locali si sono sviluppati negli anni attraverso molteplici sedi di confronto e di consultazione, sia presso le giunte che presso i consigli regionali, in relazione a singole leggi di settore e a più vasti ambiti di materie con particolare riferimento alle procedure della programmazione regionale locale.
All’interno di questa realtà di rapporti si è delineato un nuovo indirizzo istituzionale caratterizzato dall’istituzione presso le regioni di organismi rappresentativi delle autonomie locali a carattere permanente e a competenza generale, finalizzati ad un raccordo continuativo tra i vari livelli del sistema delle autonomie locali e con un ruolo di significativa incidenza sullo stesso procedimento legislativo regionale.
Il rafforzamento di tali organismi ed il loro definitivo riconoscimento istituzionale avviene con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, nr. 3 – che modificò radicalmente il Titolo V della Costituzione – con la quale si è modificato l’art. 123 della Costituzione aggiungendo un quarto comma che così recita: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l’organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socio-economico regionale. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale limitatamente agli interventi che riguardano il conferimento e l’organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l’organizzazione di servizi pubblici.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
a) quattro sindaci in rappresentanza dei comuni con popolazione pari o superiore a 1.000 abitanti;
b) quattro sindaci in rappresentanza dei comuni con popolazione sino a 999 abitanti;
c) tre presidenti in rappresentanza delle unioni di comuni;
d) i presidenti delle province ed i sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli.
3. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato ogni cinque anni e disciplina con regolamento la sua organizzazione interna e il suo funzionamento.
4. Il Consiglio delle autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale concernenti:
a) il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l’organizzazione delle funzioni a livello locale;
b) la programmazione generale e di settore;
c) gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;
d) il governo del territorio a livello regionale;
e) gli enti, le aziende e le agenzie regionali.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito altresì ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.
6. La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle autonomie locali, nonché i criteri e le procedure per l’elezione dei componenti del Consiglio.
7. Il numero minimo che consente il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, anche in fase di insediamento, è pari alla maggioranza dei componenti assegnati.
Lo stesso Statuto, al comma 4 dell’articolo 69, stabilisce che “sino all’entrata in vigore della legge regionale di disciplina del Consiglio delle autonomie locali ed al conseguente insediamento, le funzioni consultive dello stesso sono svolte dalla Conferenza regionale delle autonomie locali costituita ai sensi della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34”.
Un regime provvisorio che dura da decenni!
Il CAL, quello vero, rappresenta la sede di dialogo, di raccordo e consultazione permanente tra la Regione da un lato e le Province, i Comuni e le Unioni dall’altro, nonché il luogo di rappresentanza unitaria degli enti locali.
Uno strumento la cui assenza potrebbe provocare la fastidiosa prassi della politica che ascolta ‘i figli’ ma che potrebbe rinnegare ‘i figliastri’.
Ancor più grave quanto accaduto nella scorsa legislatura quando, incomprensibilmente, la Conferenza regionale delle autonomie locali con voto unanime rigettò integralmente la proposta di legge elaborata nel pieno rispetto dello Statuto della Regione Molise, in conformità ai superiori princìpi stabiliti dalla Costituzione.
Alla luce di tutto ciò, risulta inspiegabile il silenzio dei nostri Comuni di fronte alla privazione di uno strumento costituzionale che permetterebbe loro di incidere sulla politica di governo del territorio regionale 

di Patrizia Manzo (da La Fonte feb 24)  

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