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Per il Tar Molise lo scioglimento e l’accorpamento ai Carabinieri è incostituzionale

di opchannel.it

13 dicembre 2018

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Il provvedimento di accorpamento del Copro Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri è stato dal primo vagito considerato inopportuno quanto incostituzionale. Dopo il Tar Lazio e anche quello del Veneto, si è pronuniciato anche il tribunale amministrativo del Molise con l’ordinanza n. 00690/2018 pubblicata lo scorso 7 dicembre. La Camera di consiglio con l’intervento dei magistrati Silvio Ignazio Silvestri, Presidente, Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore Rita Luce, Primo Referendario ritiene rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 124 del 2015 e del D.Lgs. n. 177/2016 per contrasto con gli artt. 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione; ritiene ancora fondata la questione di legitimità costituzionale del D.Lgs. n.177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 4, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale molisano è andato oltre rispetto e infatti per i giudici la “militarizzazione” del Corpo  forestale impedisce in assoluto qualunque collaborazione funzionale con le Regioni del Corpo medesimo, giacché è assodato che le Regioni non possano in alcun modo disporre di forze militari, sulle quali è prevista una competenza esclusiva dello Stato. “Si verica – così recita l’ordinanza –  una concorrenza di materie ascritte alla competenza dei diversi Enti: se in linea di principio può ritenersi che lo Stato possa emanare norme sulla condizione giuridica degli appartenenti al Corpo forestale, che è rimasto inquadrato tra il personale statale, anche per salvaguardarne l’unitarietà di struttura, non c’è dubbio che venga in rilievo la competenza legislativa regionale in materia di “agricoltura e foreste”.

In questo quadro, sarebbe stato indispensabile che la “riorganizzazione” (o, meglio, la soppressione) del Corpo forestale dello Stato – già reso funzionale ai compiti istituzionali delle Regioni – fosse realizzata mediante una “intesa” in Conferenza unicata, mentre è da ritenersi insufficiente il mero “parere”, inidoneo ad assicurare l’adeguata salvaguardia delle competenze e degli interessi regionali.

Il fatto che la legge-delega abbia previsto la soppressione del Corpo  forestale solo come “eventuale” avrebbe reso ancor più necessario lo strumento dell’intesa, quale modalità per soppesare attentamente i pro e i contro della scelta legislativa delegata, anche in relazione al principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle Regioni avvalendosi del Corpo stesso. 

Risulta quindi incostituzionale, per violazione degli artt. 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120, l’art. 8 della legge n.124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo  forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unicata. Ne consegue che è costituzionalmente illegittimo, nella sua interezza, anche il decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha attuato quella delega”.

di opchannel.it

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