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RICOSTRUZIONE  DELLA VICENDA AMMINISTRATIVA E  GIUDIZIALE DELLO
STABILIMENTO  CANNAVINE DEL COMUNE DI DURONIA




- Il Consiglio comunale di Duronia in data 25/9/92 bandì una gara d’appalto per l’affidamento del suo stabilimento in costruzione destinato ad un’attività di riempimento ed imbottigliamento di acqua sorgiva.
 
- In data 17/11/1992 il Consiglio comunale prese atto di un’unica offerta presentata dalla società World Trade 2 s.r.l., espresse parere favorevole ad accogliere tale offerta e  per quanto espressamente detto nel testo della delibera, si proponeva di perfezionare il procedimento amministrativo della gara d’appalto con un successivo atto di convenzione
 
- Il Consiglio comunale più tardi in data 30/5/94 deliberò, dopo varie traversie e bocciature del Comitato di  Controllo Regionale, il testo finale della convenzione.


- L’atto di convenzione fu sottoscritto in data 13/4/95 tra il Comune di Duronia e la società World Trade 2 s.r.l.

- Nel novembre del 95 il Sindaco, Dr Luigi Petracca,  affidò lo stabilimento alla società Duronia s.r.l presupponendo il rispetto del procedimento di gara d’appalto in quanto
la convenzione prevedeva che la World  Trade 2 s.r.l  costituisse con proprio capitale sociale una società, nella circostanza la Duronia s.r.l., che assumesse la gestione dello stabilimento.
Ma all’atto della firma della convenzione la Duronia s.r.l, costituita  dalla World Trade 2 s.r.l in data 27/1/93,  era stata da essa già venduta in data 6/7/94 ad altro soggetto e quindi non più riconducibile all’attività delle  Cannavine  dalle norme della convenzione  stessa che risultava sottoscritta quindi posteriormente all’atto di vendita della Duronia s.r.l.. La World Trade 2 s.r.l. risultò poi inattiva dal 1995 in poi

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La Duronia s.r.l.  fino al Novembre del 97 non rispettava gli obblighi della convenzione relativi ai ratei dei versamenti senza che l’Amministrazione Comunale mettesse in atto nessuna iniziativa.

- in data 11/11/97 la Giunta comunale con provvedimento n. 160 concesse alla Duronia s.r.l. la possibilità di differire al 31/12/98 il pagamento dei canoni  ancora in sofferenza. La delibera fu valutata in modo negativo dal Segretario comunale il quale  espresse il suo parere in modo inequivocabile nel   giudizio di regolarità tecnica e contabile. Sul provvedimento poi il CO.RE.CO. pose un vizio di legittimità.

- In data 3/2/1998 la Giunta comunale intese superare la bocciatura del  Comitato di Controllo riproponendo con la delibera n. 12  il differimento dei pagamenti per il gestore  delle somme  da esso dovute e fisso due nuove scadenze al 30/9/98 ed al 31/12/98. Nel giustificare la riproposizione dell’atto la Giunta si servì anche di una notazione non vera
dichiarando l’esistenza presso l’Ente del Difensore Civico. La cosa fu dichiarata anche dinanzi agli organi di controllo  Più tardi il Sindaco in Consiglio comunale fu costretto a ritrattare questa notazione

- In fata 5/2/1998 il Consiglio comunale su proposta del Sindaco votò un  ridimensionamento del valore economico della convenzione. Rinunciò ad un fondo pari al  5% del valore delle attrezzature che, secondo il dettato delle convenzione, la società gestore avrebbe dovuto versare e che avrebbe dovuto permettere al Comune di rinnovare all’occorrenza gli impianti.

- In data 17/9/1998  la Duronia s.r.l., in prossimità della prima scadenza fissata dalla delibera n. 12, con una lettera negò di aver assunto gli obblighi della convenzione in quanto, a suo dire, non aveva sottoscritto il verbale di consegna dello stabilimento. Inoltre dichiarò di non aver dato inizio al rapporto contrattuale ma di aver agito in virtù di un  rapporto di fatto.
Contemporaneamente essa precisò che non intendeva sottoscrivere le norme della convenzione se prima queste non fossero state ridotte del loro valore economico.

- In data 30/11/98 il Consiglio comunale accolse la richiesta delle Duronia s.r.l. di ricorrere ad un arbitrato già previsto nella convenzione per stabilire  la congruità del rapporto economico previsto dalle sue norme. L’Accettazione dell’arbitrato da parte dell’Amministrazione  è avvenuto quindi senza che la Duronia s.r.l. facesse un formale atto di
rigetto della sua precedente comunicazione del 17/9/98  con cui aveva negato un proprio coinvolgimento nel rapporto contrattuale. Nei mesi successivi la società continuò indisturbata ad utilizzare lo stabilimento non onorando gli impegni della convenzione ma facendo dei versamenti secondo la sua discrezionalità. Negli ultimi mesi del 98 e nel corso del 99 si avvertì nel paese la presenza della Magistratura impegnata in un’attività inquirente.

- In data 8/1/2000 la Giunta comunale di Duronia con delibera n. 1 accolse l’atto di fidejuissione sottoscritto dalla Duronia s.r.l. il quale atto presumeva di garantire l’Ente sulla somma di £. 210.000.000 che esso rivendica dalla stessa società come credito per  i ratei relativi al 97 e 98. A fronte di tale fifidejussione la Giunta poi  concesse alla Duronia s.r.l. una nuova
dilazione del pagamento della somma in sofferenza già in precedenza  differita, la cui prima  scadenza fu posta al 31/12/2000 e l’ultima al 31/12/2004In realtà l’atto di fideiussione impegnava la società di cauzioni a coprire il rischio del mancato versamento dei nuovi ratei da parte della Duronia s.r.l.  a patto che l’arbitrato stabilisse che tali somme erano effettivamente dovute  dalla   società gestore. In realtà tale clausola rese poi inutilizzabile l’atto.

- In data 6/7/2000 la Corte dei Conti Regionale ha chiamato in causa gli amministratori di Duronia in carica dal 1993 al 1997  contestando ad essi la somma complessiva £.  68.000.000 per l’incauto affidamento dello stabilimento.

-  In data 22/9/2000  si è concluso l’arbitrato. Il  Collegio arbitrale ritenne inammissibile l’arbitrato stesso in quanto la clausola compromissoria della convenzione non era operante e
vincolante per la Duronia s.r.l. in carenza di sottoscrizione.

-  In data 31/12/2000 la Duronia s.r.l. non versò la prima scadenza prevista nella delibera 1 del 8/1/2000 ed la Giunta comunale in data 13/1/2001 nominò due legali  per un’azione ingiuntiva in danno della Duronia s.r.l.  per il recupero delle somme in sofferenza  pari a  £  345.208.000. La società oppose domanda di riconvenzionale con cui chiedeva la restituzione delle somme versate in attesa, secondo il suo dire, di poter firmare una adeguata convenzione. Contestualmente chiese anche il risarcimento per l’avviamento dell’attività commerciale.

- Il 31/3/2001 la Duronia s.r.l sospese l’attività dello stabilimento dopo aver inviato una nota agli Amministratori del comune in cui dichiarava che gli impianti dello stabilimento erano obsoleti, segnatamente la soffiatrice, e si rendeva disponibile a ricominciare la produzione solo a condizione che il Comune accettasse un canone dimezzato e si impegnasse a sostituire la stessa soffiatrice a proprie spese ( £. 800.000.000 ). Successivamente la Drink Cup s.p.a., proprietaria della Duromia s.r.l. provvide a svuotarla del suo patrimonio e a metterla in
liquidazione. Contemporaneamente la Drink Cup s.p.a.  avviò un suo nuovo stabilimento in Fossombrone, che aveva provveduto a costruirsi, e vi trasferì tutta la clientela della Duronia s.r.l.


- In data 24/9/2001 la Corte dei Conti Regionale emise la  sentenza n. 162   con la quale accoglieva solo in parte la richiesta dalla Procura. Infatti il Giudice ritenne di doversi limitare al danno provocato al comune di Duronia  solo per agli anni 1996 e 1997  fissandolo in £. 224.061.000. Il Giudice motivò questa decisione con il fatto che nel 97  era mutato  il Consiglio comunale  ed  i nuovi Aministratori, parte diversi da quelli precedenti, non erano stati chiamati in giudizio dalla Procura della Corte dei Conti 

- In data 12/11/2001 il Comune, attraverso i suoi legali, presentò al Tribunale di Isernia, dinanzia al quale era stato avviato il contenzioso con la Duronia s.r.l., istanza di coinvolgimento nel giudizio della Drink Cup s.p.a.. Istanza poi accolta.

- In data 23/12/2001 gli Amministratori coinvolti nella sentenza n. 162/2001 della Corte dei Conti Regionale presentarono appello dinanzi alla Seconda Sezione Centrale della Corte dei Conti di Roma.

- In data 18/4/2002 fu stipulato una transazione tra il Comune e la Duronia s.r.l. presumibilmente con l’intervento economico della Drink Cup s.p.a.. Secondo tale transazione il Comune riceveva la somma di £. 250.000.000  più un corredo di arredi e  accessori presenti nello stabilimento stimato in £.  60.000.000. Il Comune  da parte sua rinunciava a qualsiasi futura pretesa. La Duronia s.r.l. riconsegnava poi lo stabilimento al Comune. La somma complessiva ricevuta dal Comune pari a £. 310.000.000 ( 250.000.000 + 60.000.000 ) risultava pertanto inferiore a quella  di £. 345.208.000  calcolata dal Segretario comunale in sofferenza  al 31/12/2000 e richiesta con l’atto ingiuntivo. Tale sofferenza era relativa a tutto il periodo di affidamento dello stabilimento dal  1/12/95 al 31/12/2000.In tale somma di £. 345.208.000 inoltre non era compreso l’importo della quota del 5 %  prevista nella convenzione in quanto gli Amministratori ritennero di avervi rinunciato correttamente con la delibera del 5/2/1998 e non l’avevano pertanto inclusa nell’atto ingiuntivo. Il Giudice della Corte dei Conti Regionale  era stato di parere contrario e aveva fissato nella sentenza n. 162 /2001  per il 96 e il 97 la somma complessiva di £. 100.000.000  facente capo alla quota del 5 % . Nella somma stabilita in condanna  pari a £. 224.061.000 era  compressa questa quota.All’epoca della transazione il socio di riferimento della Drink Cup s.p.a. e suo mministratore Unico e già Amministratore Unico della Duronia s.r.l.,  da indiscrezioni circolate, era  in trattativa per la cessione della sua azienda ad un importante gruppo alimentare  multinazionale per un valore di diversi miliardi. Trattativa poi conclusasi positivamente. Probabilmente è stata questa la ragione che  ha indotto la proprietà della Drink Cup s.p.a. alla
transazione e non lasciare  così dei sospesi  giudiziali.

- L’appello ha avuto inizialmente  due rinvii entrambi chiesti dalla difesa. Il primo utilizzando l’opportunità del  fermo giudiziale disposto dalla  Regione Molise a causa  del sisma  di S. Giuliano. Il secondo  richiesto per l’assenza in udienza di uno dei tre difensori.Nella terza udienza fissata per il 20/4/2004  i difensori chiesero alla Corte di  riformare la sentenza del primo Giudice in quanto, secondo la loro tesi, era venuto meno il danno patrimoniale  visto che successivamente alla sentenza n. 162/2001 la società Duronia s.r.l. aveva versato una
somma ( transazione ) complessivamente superiore a quella del danno valutato  in prima istanza. Sostanzialmente tutta la difesa si è sorretta su questa tesi.La Corte non ha accettato la tesi e si è prefissata di cercare gli elementi di riscontro di quanto asserito dalla difesa. Pertanto ha  emesso una prima ordinanza  n. 047/2004/A  con cui  chiedeva al Sindaco di Duronia  il dettaglio contabile delle somme versate nella trasazione dalla Duronia s.r.l.  e attribuibili al periodo 96 e 97.Il Sindaco Geom. Adelmo Berardo, fresco di elezioni  avvenute nel Giugno del 2004, rispose alla ordinanza della Corte dei Conti  con una lettera datata 11/10/2004 in cui dichiarava in modo generico che il Comune era pienamente  soddisfatto della somma
ricevuta.Con tale dichiarazione, fotocopia della linea difensiva degli appellanti, gli avvocati difensori nella udienza del 28/10/2004 sostennero  con più forza la tesi che il danno era venuto meno visto che a dichiararlo era una Amministrazione che risultava nuova   rispetto ai fatti contestati. Essi comunque in tale occasione ignorarono che il vicesindaco nella Amministrazione del Berardo era uno degli appellanti. La Corte insistette nella sua volontà di avere dei riscontri alla tesi difensiva ed emise una nuova ordinanza n. 148/2004/A  con cui  in sostanza ripeteva la  sua richiesta al Sindaco di Duronia.Anche questa volta il Berardo  rispose con qualche dato contabile in più sul calcolo degli interessi ma in sostanza confermo il pieno oddisfacimento del Comune sulle somme ricevute.


- In data 24/5/2005 la Corte prese atto della nuova dichiarazione del Sindaco ed emise una terza ordinanza n. 048/2005/A     con cui richiese al Prefetto  di Campobasso una ricognizione sulla contabilità del Comune  in riferimento alle somme  versate dalla Duronia s.r.l. e segnalò il comportamento del Berardo alla Procura del Tribunale  di Isernia. Nella
udienza del 29/11/2005 la Corte infine preso atto di tutte le risultanze del dibattimento si ritirò per emettere la sua sentenza che poi fu depositata il  31/1/2006. Con tale sentenza la Corte ha respinto l’appello  avverso alla sentenza del primo Giudice e, tenuto conto dei versamenti effettuati nella transazione, ha  ridotto l’importo del danno.

Roma  6/2/2006
Franco Adducchio

(Consigliere di minoranza nel comune di Duronia)

 


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