RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA
AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DELLO
STABILIMENTO CANNAVINE DEL COMUNE DI DURONIA
- Il Consiglio comunale di Duronia in data 25/9/92 bandì una gara d’appalto per
l’affidamento del suo stabilimento in costruzione destinato ad un’attività di
riempimento ed imbottigliamento di acqua sorgiva.
- In data 17/11/1992 il Consiglio comunale prese atto di un’unica offerta presentata
dalla società World Trade 2 s.r.l., espresse parere favorevole ad accogliere
tale offerta e per quanto espressamente detto nel testo della delibera,
si proponeva di perfezionare il procedimento amministrativo della gara
d’appalto con un successivo atto di convenzione
- Il Consiglio comunale più tardi in data 30/5/94 deliberò, dopo varie
traversie e bocciature del Comitato di Controllo Regionale, il testo
finale della convenzione.
- L’atto di convenzione fu sottoscritto in data 13/4/95 tra il Comune di
Duronia e la società World Trade 2 s.r.l.
- Nel novembre del 95 il Sindaco, Dr Luigi Petracca, affidò lo
stabilimento alla società Duronia s.r.l presupponendo il rispetto del
procedimento di gara d’appalto in quanto
la convenzione prevedeva che la World Trade 2 s.r.l costituisse con
proprio capitale sociale una società, nella circostanza la Duronia s.r.l., che
assumesse la gestione dello stabilimento.
Ma all’atto della firma della convenzione la Duronia s.r.l, costituita
dalla World Trade 2 s.r.l in data 27/1/93, era stata da essa già venduta
in data 6/7/94 ad altro soggetto e quindi non più riconducibile all’attività
delle Cannavine dalle norme della convenzione stessa che
risultava sottoscritta quindi posteriormente all’atto di vendita della Duronia
s.r.l.. La World Trade 2 s.r.l. risultò poi inattiva dal 1995 in poi
-
La Duronia s.r.l. fino al Novembre del 97 non rispettava gli obblighi della
convenzione relativi ai ratei dei versamenti senza che l’Amministrazione
Comunale mettesse in atto nessuna iniziativa.
- in data 11/11/97 la Giunta comunale con provvedimento n. 160 concesse alla Duronia
s.r.l. la possibilità di differire al 31/12/98 il pagamento dei canoni
ancora in sofferenza. La delibera fu valutata in modo negativo dal Segretario
comunale il quale espresse il suo parere in modo inequivocabile
nel giudizio di regolarità tecnica e contabile. Sul provvedimento
poi il CO.RE.CO. pose un vizio di legittimità.
- In data 3/2/1998 la Giunta comunale intese superare la bocciatura del
Comitato di Controllo riproponendo con la delibera n. 12 il differimento
dei pagamenti per il gestore delle somme da esso dovute e fisso due
nuove scadenze al 30/9/98 ed al 31/12/98. Nel giustificare la riproposizione dell’atto
la Giunta si servì anche di una notazione non vera
dichiarando l’esistenza presso l’Ente del Difensore Civico. La cosa fu dichiarata
anche dinanzi agli organi di controllo Più tardi il Sindaco in Consiglio
comunale fu costretto a ritrattare questa notazione
- In fata 5/2/1998 il Consiglio comunale su proposta del Sindaco votò un ridimensionamento
del valore economico della convenzione. Rinunciò ad un fondo pari al 5%
del valore delle attrezzature che, secondo il dettato delle convenzione, la
società gestore avrebbe dovuto versare e che avrebbe dovuto permettere al
Comune di rinnovare all’occorrenza gli impianti.
- In data 17/9/1998 la Duronia s.r.l., in prossimità della prima scadenza
fissata dalla delibera n. 12, con una lettera negò di aver assunto gli obblighi
della convenzione in quanto, a suo dire, non aveva sottoscritto il verbale di
consegna dello stabilimento. Inoltre dichiarò di non aver dato inizio al rapporto
contrattuale ma di aver agito in virtù di un rapporto di fatto.
Contemporaneamente essa precisò che non intendeva sottoscrivere le norme della
convenzione se prima queste non fossero state ridotte del loro valore
economico.
- In data 30/11/98 il Consiglio comunale accolse la richiesta delle Duronia s.r.l.
di ricorrere ad un arbitrato già previsto nella convenzione per stabilire
la congruità del rapporto economico previsto dalle sue norme. L’Accettazione
dell’arbitrato da parte dell’Amministrazione è avvenuto quindi senza che
la Duronia s.r.l. facesse un formale atto di
rigetto della sua precedente comunicazione del 17/9/98 con cui aveva negato
un proprio coinvolgimento nel rapporto contrattuale. Nei mesi successivi la
società continuò indisturbata ad utilizzare lo stabilimento non onorando gli
impegni della convenzione ma facendo dei versamenti secondo la sua
discrezionalità. Negli ultimi mesi del 98 e nel corso del 99 si avvertì nel
paese la presenza della Magistratura impegnata in un’attività inquirente.
- In data 8/1/2000 la Giunta comunale di Duronia con delibera n. 1 accolse
l’atto di fidejuissione sottoscritto dalla Duronia s.r.l. il quale atto
presumeva di garantire l’Ente sulla somma di £. 210.000.000 che esso rivendica
dalla stessa società come credito per i ratei relativi al 97 e 98. A
fronte di tale fifidejussione la Giunta poi concesse alla Duronia s.r.l.
una nuova
dilazione del pagamento della somma in sofferenza già in precedenza differita,
la cui prima scadenza fu posta al 31/12/2000 e l’ultima al 31/12/2004In
realtà l’atto di fideiussione impegnava la società di cauzioni a coprire il
rischio del mancato versamento dei nuovi ratei da parte della Duronia
s.r.l. a patto che l’arbitrato stabilisse che tali somme erano
effettivamente dovute dalla società gestore. In realtà tale
clausola rese poi inutilizzabile l’atto.
- In data 6/7/2000 la Corte dei Conti Regionale ha chiamato in causa gli
amministratori di Duronia in carica dal 1993 al 1997 contestando ad essi
la somma complessiva £. 68.000.000 per l’incauto affidamento dello stabilimento.
- In data 22/9/2000 si è concluso l’arbitrato. Il Collegio
arbitrale ritenne inammissibile l’arbitrato stesso in quanto la clausola
compromissoria della convenzione non era operante e
vincolante per la Duronia s.r.l. in carenza di sottoscrizione.
- In data 31/12/2000 la Duronia s.r.l. non versò la prima scadenza
prevista nella delibera 1 del 8/1/2000 ed la Giunta comunale in data 13/1/2001 nominò
due legali per un’azione ingiuntiva in danno della Duronia s.r.l.
per il recupero delle somme in sofferenza pari a £
345.208.000. La società oppose domanda di riconvenzionale con cui chiedeva la restituzione
delle somme versate in attesa, secondo il suo dire, di poter firmare una
adeguata convenzione. Contestualmente chiese anche il risarcimento per
l’avviamento dell’attività commerciale.
- Il 31/3/2001 la Duronia s.r.l sospese l’attività dello stabilimento dopo aver
inviato una nota agli Amministratori del comune in cui dichiarava che gli
impianti dello stabilimento erano obsoleti, segnatamente la soffiatrice, e si
rendeva disponibile a ricominciare la produzione solo a condizione che il
Comune accettasse un canone dimezzato e si impegnasse a sostituire la stessa
soffiatrice a proprie spese ( £. 800.000.000 ). Successivamente la Drink Cup
s.p.a., proprietaria della Duromia s.r.l. provvide a svuotarla del suo
patrimonio e a metterla in
liquidazione. Contemporaneamente la Drink Cup s.p.a. avviò un suo nuovo
stabilimento in Fossombrone, che aveva provveduto a costruirsi, e vi trasferì
tutta la clientela della Duronia s.r.l.
- In data 24/9/2001 la Corte dei Conti Regionale emise la sentenza n.
162 con la quale accoglieva solo in parte la richiesta dalla
Procura. Infatti il Giudice ritenne di doversi limitare al danno provocato al
comune di Duronia solo per agli anni 1996 e 1997 fissandolo in £.
224.061.000. Il Giudice motivò questa decisione con il fatto che nel 97
era mutato il Consiglio comunale ed i nuovi Aministratori,
parte diversi da quelli precedenti, non erano stati chiamati in giudizio dalla
Procura della Corte dei Conti
- In data 12/11/2001 il Comune, attraverso i suoi legali, presentò al Tribunale
di Isernia, dinanzia al quale era stato avviato il contenzioso con la Duronia
s.r.l., istanza di coinvolgimento nel giudizio della Drink Cup s.p.a.. Istanza
poi accolta.
- In data 23/12/2001 gli Amministratori coinvolti nella sentenza n. 162/2001
della Corte dei Conti Regionale presentarono appello dinanzi alla Seconda
Sezione Centrale della Corte dei Conti di Roma.
- In data 18/4/2002 fu stipulato una transazione tra il Comune e la Duronia
s.r.l. presumibilmente con l’intervento economico della Drink Cup s.p.a.. Secondo
tale transazione il Comune riceveva la somma di £. 250.000.000 più un
corredo di arredi e accessori presenti nello stabilimento stimato in
£. 60.000.000. Il Comune da parte sua rinunciava a qualsiasi futura
pretesa. La Duronia s.r.l. riconsegnava poi lo stabilimento al Comune. La somma
complessiva ricevuta dal Comune pari a £. 310.000.000 ( 250.000.000 +
60.000.000 ) risultava pertanto inferiore a quella di £.
345.208.000 calcolata dal Segretario comunale in sofferenza al
31/12/2000 e richiesta con l’atto ingiuntivo. Tale sofferenza era relativa a
tutto il periodo di affidamento dello stabilimento dal 1/12/95 al
31/12/2000.In tale somma di £. 345.208.000 inoltre non era compreso l’importo
della quota del 5 % prevista nella convenzione in quanto gli
Amministratori ritennero di avervi rinunciato correttamente con la delibera del
5/2/1998 e non l’avevano pertanto inclusa nell’atto ingiuntivo. Il Giudice
della Corte dei Conti Regionale era stato di parere contrario e aveva
fissato nella sentenza n. 162 /2001 per il 96 e il 97 la somma complessiva
di £. 100.000.000 facente capo alla quota del 5 % . Nella somma stabilita
in condanna pari a £. 224.061.000 era compressa questa quota.All’epoca
della transazione il socio di riferimento della Drink Cup s.p.a. e suo mministratore
Unico e già Amministratore Unico della Duronia s.r.l., da indiscrezioni
circolate, era in trattativa per la cessione della sua azienda ad un
importante gruppo alimentare multinazionale per un valore di diversi
miliardi. Trattativa poi conclusasi positivamente. Probabilmente è stata questa
la ragione che ha indotto la proprietà della Drink Cup s.p.a. alla
transazione e non lasciare così dei sospesi giudiziali.
- L’appello ha avuto inizialmente due rinvii entrambi chiesti dalla
difesa. Il primo utilizzando l’opportunità del fermo giudiziale disposto
dalla Regione Molise a causa del sisma di S. Giuliano. Il
secondo richiesto per l’assenza in udienza di uno dei tre difensori.Nella
terza udienza fissata per il 20/4/2004 i difensori chiesero alla Corte di
riformare la sentenza del primo Giudice in quanto, secondo la loro tesi, era
venuto meno il danno patrimoniale visto che successivamente alla sentenza
n. 162/2001 la società Duronia s.r.l. aveva versato una
somma ( transazione ) complessivamente superiore a quella del danno valutato
in prima istanza. Sostanzialmente tutta la difesa si è sorretta su questa tesi.La
Corte non ha accettato la tesi e si è prefissata di cercare gli elementi di
riscontro di quanto asserito dalla difesa. Pertanto ha emesso una prima
ordinanza n. 047/2004/A con cui chiedeva al Sindaco di
Duronia il dettaglio contabile delle somme versate nella trasazione dalla
Duronia s.r.l. e attribuibili al periodo 96 e 97.Il Sindaco Geom. Adelmo
Berardo, fresco di elezioni avvenute nel Giugno del 2004, rispose alla
ordinanza della Corte dei Conti con una lettera datata 11/10/2004 in cui
dichiarava in modo generico che il Comune era pienamente soddisfatto
della somma
ricevuta.Con tale dichiarazione, fotocopia della linea difensiva degli appellanti,
gli avvocati difensori nella udienza del 28/10/2004 sostennero con più
forza la tesi che il danno era venuto meno visto che a dichiararlo era una
Amministrazione che risultava nuova rispetto ai fatti contestati.
Essi comunque in tale occasione ignorarono che il vicesindaco nella
Amministrazione del Berardo era uno degli appellanti. La Corte insistette nella
sua volontà di avere dei riscontri alla tesi difensiva ed emise una nuova
ordinanza n. 148/2004/A con cui in sostanza ripeteva la sua
richiesta al Sindaco di Duronia.Anche questa volta il Berardo rispose con
qualche dato contabile in più sul calcolo degli interessi ma in sostanza
confermo il pieno oddisfacimento del Comune sulle somme ricevute.
- In data 24/5/2005 la Corte prese atto della nuova dichiarazione del Sindaco
ed emise una terza ordinanza n. 048/2005/A con cui
richiese al Prefetto di Campobasso una ricognizione sulla contabilità del
Comune in riferimento alle somme versate dalla Duronia s.r.l. e
segnalò il comportamento del Berardo alla Procura del Tribunale di
Isernia. Nella
udienza del 29/11/2005 la Corte infine preso atto di tutte le risultanze del
dibattimento si ritirò per emettere la sua sentenza che poi fu depositata
il 31/1/2006. Con tale sentenza la Corte ha respinto l’appello
avverso alla sentenza del primo Giudice e, tenuto conto dei versamenti
effettuati nella transazione, ha ridotto l’importo del danno.
Roma 6/2/2006
Franco Adducchio
(Consigliere di minoranza
nel comune di Duronia)