Il
Molise e le sentenze!
Il disposto del 2) e 3) comma della Delibera di Giunta
Regionale n.242 del 16 marzo 2007, lascia intendere in modo tortuoso che pur in
presenza di un pronunciamento del Consiglio di Stato e di un giudizio di
ottemperanza del TAR Molise, la Regione differisce o modula
differentemente, la Sentenza n.160/2007.
La questione
attiene l’annullamento di tutti gli
atti con cui sono stati assunti n. 15 dirigenti alla Regione con conseguente
azzeramento dei relativi contratti di assunzione e successiva scopertura dei
posti in pianta organica.
Posto che l’art.16 della legge n. 7/1997 disciplina la fattispecie
sancendo che in caso di vacatio esiste l’istituto
della reggenza da affidarsi a dirigente di pari o superiore livello, può anche
essere interpretabile che in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato
si adotta un atto di autotutela che è in contrasto con la sentenza.
Sicuramente
rappresenterebbe un’innovazione giuridica
eclatante quella che sancirebbe una sorta di extra-territorialità del
Molise circa l’obbligatorietà del rispetto
delle sentenze giudiziarie. Come a dire che in caso di conferma del
provvedimento di annullamento in Consiglio di Stato o di messa in esecuzione
della sentenza con un giudizio di ottemperanza, la Regione anziché attenersi al
pronunciamento persisterebbe nel differimento o nella differente modulazione
dell’esecutività della sentenza.
Per dirimere tale
controversa vicenda, in aggiunta all’interpellanza
già deposita il 24 scorso, ho presentato richiesta di parere scritto al
Servizio Affari Legislativo, così che sia chiaro se c’è stato un atto di autotutela legittimo o in caso contrario
si è adottata una Delibera assolutamente singolare e sicuramente più unica che
rara.
di MICHELE PETRAROIA*
*capogruppo Ds
Regione Molise
****
Sig. Presidente del
Consiglio
Regionale del Molise
Sede
Richiesta parere scritto al Servizio Affari Legislativo sulla Delibera di
Giunta Regionale n. 242 del 16 marzo 2007 ai sensi del vigente Regolamento art.
103.
Preso Atto che la G.R. ha adottato la Delibera n. 242/16.03.07, mediante la
quale da mandato all’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di proporre formale impugnativa avverso la sentenza del TAR Molise
n.160/2007 presso il Consiglio di Stato;
Visto che nel dispositivo finale della medesima Delibera di G.R. n.242/07 al
secondo comma si prevede “ di
differire, anche ove non sia sospesa l’esecutività
in esito alle iniziative processuali di cui innanzi detto, l’ottemperanza alla sentenza n.160/2007 del TAR Molise fino
all’attuazione di tutte le
occorrenti iniziative che scongiurino il danno grave e irreparabile comunque
arrecabile all’attività istituzionale della
Regione “;
Visto Inoltre
il disposto del terzo ed ultimo comma della menzionata Delibera di G.R. con cui
viene dato mandato al Direttore Generale competente “ della formulazione a questo Esecutivo di tutte le possibili
proposte, recanti le differenti modalità di eventuale esecuzione della sentenza
TAR Molise 160/2007 motivatamente evidenziando, ecc.”;
Tenuto Presente che
detta sentenza ha annullato tutti gli atti, i provvedimenti ed i deliberati
inerenti la prova concorsuale per n.2 posti della dirigenza, ivi compreso lo
scorrimento della graduatoria fino alla stipula di n. 15 nuovi contratti di
assunzione di dirigenti con decorrenza n. 10 dal 1.06.06 e n.5 dal 01.01.07;
Considerato che le
norme di legge vigenti hanno separato le funzioni tra il decisore politico ed
il responsabile del procedimento con conseguente obbligo di validazione delle
relative istruttorie in capo ai singoli dirigenti;
Chiedo
Di avere un parere
tecnico-giuridico del Servizio Affari Legislativo sulla Delibera
242/2007, escludendo evidentemente l’inapplicabilità
delle sentenze giudiziarie sul territorio regionale.
Campobasso, 29
marzo 2007
Michele Petraroia