REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta
dai seguenti magistrati:
Dott.
Tommaso de PASCALIS Presidente
Dott. Gabriele DE
SANCTIS Consigliere
relatore
Dott. Angelo A. PARENTE Consigliere
Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
1)
sull'appello proposto da Luigi PETRACCA, P.D., A.G., M. D., G.G.,
G.G.I., M.P., D.M.e S.M., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio
RIZZI, Filippo TESTA e Saverio COSTANZO del Foro di Campobasso e con essi
elettivamente domiciliati in Roma, via Collina n. 36 nello studio dell'avv. Giuffre;
2) sull'atto di intervento, ex art. 47 R.D. 13
agosto 1933 n. 1038 e depositato il 13 giugno 2003, del Comune di Duronia,
rappresentato dall'avv. Lucio Filippo LONGO, con questi elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Marina n.
1,
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Molise della Corte dei conti
n. 162/2001 emessa il 7 giugno 2001 e depositata il 24 settembre 2001
Visti
l'appello e l'atto di intervento suddetti, nonché tutti gli atti e documenti
del giudizio, iscritto al n. 14866 del registro di segreteria
Uditi
nella pubblica udienza del 29 novembre 2005 il relatore Cons. Gabriele De
Sanctis, gli avv.ti Rizzi,
Testa e Costanzo ed il rappresentante del P.M. in persona del VPG Cons. Alfonso
TRANCHINO
Ritenuto
in
FATTO
Con
la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il
Molise ha condannato al pagamento, in favore del Comune di Duronia: i Signori Petracca
Luigi e D'Amico Michelino della somma di £ 33.609.000 ciascuno,
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; i Signori P.D., A.G., G.G.,
G.G.I., M.P., D.M.e S.M della somma di £ 22.406.000 ciascuno, oltre
rivalutazione monetaria e interessi.
II
giudizio era stato introdotto con atto di citazione depositato il 26 gennaio
2000, con il quale il Procuratore Regionale per il Molise aveva convenuto
innanzi alla Sezione gli amministratori del Comune di Duronia più sopra
menzionati, per sentirli condannare, pro quota, al risarcimento del danno dagli
stessi cagionato al predetto Comune e quantificato in £. 668.000.000 oltre
rivalutazione, interessi, spese di giudizio e di funzionamento del Collegio
arbitrale attivato con delibera n. 44 del 30 novembre 1998.
La
responsabilità degli amministratori sarebbe derivata, secondo la Procura,
dall'aver, con grave negligenza
adottato la delibera n . 38 del
25 maggio 1994 con cui era
stata approvata una convenzione tra il
Comune e la società World Trade Due di Genova, aggiudicataria della concessione
per la gestione dell'impianto di imbottigliamento dell'acqua sorgiva di Cannavine, in Duronia.
Esponeva
la Procura che, a seguito della prevista realizzazione, ad opera della Comunità
Montana "Sannio", su concessione comunale, di uno stabilimento per
1'imbottigliamento dell'acqua sorgiva, il Comune di Duronia affidava con delibera
n. 43 del 17 novembre 1992, la gestione dell'impianto ad una società a
responsabilità limitata, la World Trade
Due di Genova.
L'affidamento
avveniva su pubblicazione di avviso pubblico a cui partecipava soltanto la
società menzionata, la quale, peraltro, già si era vista affidare la predetta
gestione, a trattativa privata con la delibera consiliare n. 26 del 1992,
annullata dal Co.re.co per illegittimità procedurali.
Con
la citata delibera n. 38 del 1994, il Consiglio Comunale di Duronia approvava la convenzione tra il
Comune e la società aggiudicatrice e, nel dicembre 1995, in assenza di
ulteriori atti deliberativi e di appositi verbali da parte del Comune,
l'impianto veniva consegnato per l'inizio dell'attività produttiva ad una
società, la "Duronia s.r.l."
(già esistente all'epoca della stipula della convenzione avvenuta nell'aprile
del 1995), appartenuta per il 90%, fin dal gennaio 1993, alla società World Trade
e ceduta, nel luglio del 1994, ad altra società, la Water System.
Iniziata
l'attività produttiva, la società Duronia, tuttavia, non provvedeva a versare
al Comune quanto fissato nella suddetta convenzione a titolo di corrispettivo,
limitandosi a liquidare nel 1996 la somma di £. 40.000.000, nel 1957 quella di
£. 30.000.000 e nel 1998 quella di £.
40.000.000.
Con
delibera n. 160 in data 11 novembre 1997, la Giunta del Comune di Duronia,
nell'attestare la propria disponibilità al riconoscimento in sanatoria di
acquisti tecnologici effettuati dalla Duronia, concedeva alla società
imbottigliatrice una dilazione nel pagamento dei canoni, già maturati e dei
ratei trimestrali a tutto il 31 dicembre 1998, su prestazione di idonea
polizza. L'organo di controllo, in data 21 gennaio 1998, nel ritenere la
delibera illegittima, invitava
l'Amministrazione comunale ad eliminare i vizi riscontrati secondo le modalità
previste dall'art. 17, comma 39 della
legge n. 127/1997.
Con
atto n. 12 del 3 febbraio 1998, la Giunta comunale confermava la delibera n.
160 citata ed approvava lo schema di convenzione da stipulare con la società
Duronia al fine di ottenere il pagamento dei canoni e dei corrispettivi inevasi
dal gestore.
Il
Comitato di controllo, con nota n. 230 del 20 febbraio 1998, nel ritenere che
la delibera di Giunta n. 12 citata non fosse sottoponibile al controllo
preventivo di legittimità, evidenziava comunque che la procedura relativa agli
adempimenti previsti dall'art. 17, comma 39, L. n. 127 del 1997 non era
stata rispettata e che "l'atto confermativo doveva essere adottato dal
Consiglio comunale e non dall'organo esecutivo del Comune, con la conseguenza
che la deliberazione della
Giunta comunale n. 160/97 è da ritenersi improduttiva di effetti giuridici e
che la seconda risulta ictu oculi viziata da incompetenza
dell'Organo".
Ancora,
il Consiglio comunale di Duronia, con deliberazione n. 3 del 5 febbraio 1998,
provvedeva ad interpretare il contenuto degli artt. 5 e 7 della originaria
convenzione del 1995 e, nel riconoscere l'obbligo della concessionaria di provvedere
direttamente a proprie cure e spese alla manutenzione straordinaria ed
all'ammodernamento tecnologico di macchinari, riteneva di converso, che fosse
venuto meno l'obbligo, da parte della stessa, di corrispondere al Comune il 5 %
annuo del valore delle macchine e degli impianti.
Con
nota del 27 febbraio 1998 indirizzata alla Duronia s.r.l., il Sindaco del
Comune di Duronia, nel prendere atto che "in effetti con atto costitutivo
del 1993 è stata costituita la società denominata Duronia s.r.l. con la
partecipazione maggioritaria della World Trade 2 " rappresentava la necessità di stipulare una
convenzione direttamente con la Duronia per l'assunzione di ogni obbligazione
scaturente dalla convenzione stessa fin dalla
sua stipula.
Nonostante
i predetti inviti e le reiterate note dell'Amministrazione volte a
regolarizzare i rapporti con la società Duronia ed a ottenere i corrispettivi
stabiliti in convenzione, la stessa, con nota del 17 settembre 1998, negava di
aver assunto gli obblighi di cui ai patti originari, sostenendo la vigenza di
un rapporto di fatto e ritenendo del tutto soddisfacenti i versamenti fino a
quel momento effettuati a titolo di corrispettivo per un totale complessivo
di £. 110.000.00 a tutto il 22
giugno 1998.
A
fronte delle contestazioni operate dalla società Duronia sulla validità e
operatività della convenzione nei suoi confronti, l'Ente locale con delibera n.
44 del 30 novembre 1998, decideva di ricorrere ad arbitrato al fine di fare
"chiarezza in ordine ai rapporti con il concessionario”.
Successivamente,
con delibera n. 1 del gennaio 2000, la Giunta comunale decideva di rateizzare
il residuo debito della Duronia, quantificato in £. 193.765.000, in quattro
rate più gli interessi legali e di scomputare alla società la somma di £.
56.235.000 per investimenti anticipati a far tempo dal 1997, accogliendo un atto
di fideiussione sottoscritto dalla Duronia a garanzia delle presunte quote
da essa dovute all'Ente per gli anni 1996, 1997, 1998 fino alla concorrenza di
£. 210.000.000 e condizionato all'esito del lodo arbitrale.
In
data 25 settembre 2000, il Collegio arbitrale pronunciava la propria sentenza
nella controversia tra il Comune di Duronia e la Soc. Duronia e dichiarava inammissibile il procedimento
arbitrale, non ritenendo operativa e vincolante nei confronti della Società in
parola (perché non accettata espressamente e con la dovuta forma scritta), la
clausola compromissoria di cui all'art. 12 della convenzione n. l7 del 1995 stipulata con la Soc. World Trade Due
S.r.l..
Stante
l'inadempienza della società Duronia, con delibera n. 10 del 13 gennaio 2001,
la Giunta municipale provvedeva alla nomina
di legali, affinchè gli stessi
attivassero azioni di recupero dei crediti del Comune verso la Duronia.
Con
atto di citazione dinnanzi al Tribunale ordinario di Isernia del 12 aprile
2001, il Comune di Duronia conveniva in giudizio la predetta società per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) condannare la Duronia Srl. a
pagare, per la causale di cui in premessa, in favore del Comune di Duronia la
complessiva somma di £. 345.208.577, oltre rivalutazione Istat a decorrere dal
1 gennaio 1999 ed gli interessi legali;
b) dichiarare la Duronia decaduta dalla concessione in gestione, nel caso
di mancato pagamento, nel termine di 60
gg. dalla notifica del presente atto, delle somme dovute; e) condannare la
società convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio".
Nella ricostruzione dell'intera vicenda, la Procura,
con il proprio atto introduttivo, evidenziava la sussistenza di
fattispecie di responsabilità amministrativa per colpa grave, sottolineando
irregolarità ed anomalie imputabili ai convenuti causative di danno
all'erario comunale.
Con
la decisione qui impugnata, la Sezione giurisdizionale di questa Corte di
Campobasso riteneva di dover individuare per il danno prodottosi a tutto il
1997, precise responsabilità nel comportamento dei componenti del Consiglio
comunale che avevano assunto la delibera n. 38 del 25 maggio 1994, in relazione
all'assenza di qualsivoglia azione di controllo sull'attività data in
concessione.
Per
il danno prodottosi dal 1998 in poi, la Sezione riteneva eliso il nesso causale
con la condotta dei convenuti, non potendosi non annettere rilevanza ai
successivi sviluppi della vicenda, alla mutata composizione del Consiglio
comunale ed alla sussistenza di ulteriori e decisivi apporti causali (peraltro
non contestati dalla Procura).
Pertanto la Sezione
quantificava complessivamente il danno in £. 224.061.000, così specificato: £. 250.000.00 (canoni annui 1995,
1996, 1997) + £. 100.296.080 (5% del valore degli impianti per gli anni 1996 e
1997) - £. 70.000.000 (importo corrisposto quali anticipi dalla Duronia a tutto
il 1997) - £. 56.235.000 (investimenti anticipati dalla Duronia).
Ciò
posto, la Sezione riteneva di maggior
rilievo, nella fattispecie, il
comportamento tenuto dal Sindaco Petracca Luigi e dal consigliere D'Amico
Michelino, del quale quantificava nella misura del 30 % l'incidenza causale
nella produzione del danno.
Avverso
la detta sentenza, tutti i convenuti hanno interposto appello basato sui
seguenti motivi.
Gli
appellanti respingono, in primo luogo, l'addebito di aver consentito alla
Duronia s.r.l. di gestire l'attività "in assenza di specifiche pattuizioni e di adeguati
corrispettivi".
Al
riguardo contestano l'interpretazione data dai primi giudici agli articoli 7 e
11 della Convenzione, ed in particolare l'applicabilità della lettera c)
dell'articolo 7, secondo cui la costituzione della società titolare della concessione,
se successiva all'affidamento di gestione alla World Trade Due s.r.1., avrebbe
comportato l'assunzione, con atto scritto, di ogni obbligazione prevista dalla
Convenzione stessa. L'inapplicabilità deriverebbe dal fatto che la Duronia s.r.l. si era costituita prima
della, e non dopo la, stipula della
Convenzione.
Contestano
altresì gli appellanti che la mancata consegna della polizza fideiussoria di
cui all' art. 6 della Convenzione abbia danneggiato l'Amministrazione, per la
determinante ragione che questa
non garantiva certamente l'esatto pagamento dei canoni, bensì la corretta
manutenzione e gestione dello stabilimento.
Escludono
inoltre la configurabilità come danno erariale del parziale pagamento dei
canoni, dato che la Duronia s.r.l. non ha mai contestato l'obbligazione
relativa, avendo chiesto ed ottenuto di poter dilazionare il pagamento del
residuo debito, garantendo con fideiussione il rispetto dell'impegno assunto.
Del
tutto infondato sarebbe, poi, l'addebito fatto agli amministratori di aver
omesso di adottare le necessarie iniziative a fronte del mancato pagamento dei
corrispettivi. Quanto all'attivazione del giudizio arbitrale, la relativa
esigenza è sorta dopo che la Duronia s.r.l. aveva inopinatamente sollevato
pretestuose contestazioni sia in ordine alla natura del rapporto, sia in ordine alla congruità dei corrispettivi.
Relativamente
alla mancata firma della polizza fideiussoria prevista a garanzia della
dilazione di pagamento, ricordano l'opposizione dell'organo di controllo alle
delibere di Giunta che approvarono lo schema di convenzione con la Duronia
s.r.l. per il pagamento dei
corrispettivi inevasi.
Infine,
non è configurabile, ad avviso degli appellanti, alcun danno per il Comune in conseguenza del mancato introito del 5%
annuo del valore delle macchine e
degli impianti, da destinare, ai
sensi degli artt. 5 e 7 della Convenzione, all'ammodernamento tecnologico ed alla manutenzione
straordinaria degli stessi nel periodo 1995-1997.
Al
riguardo richiamano la deliberazione consiliare n. 3 del 5 febbraio 1998, con
la quale il Comune "... in armonia con i principi di correttezza,
imparzialità e buon andamento della P.A., ha ribadito essere ad esclusivo
carico della concessionaria di
provvedere direttamente a proprie cure e spese sia alla manutenzione
straordinaria che all'ammodernamento tecnologico degli impianti, eliminando
conseguentemente l'obbligo della
concessionaria medesima di corrispondere al Comune il 5% del valore degli
impianti e delle attrezzature".
Conclusivamente
chiedono che la Sezione adita voglia respingere la domanda proposta nei loro
confronti con l'atto di citazione.
Il
Procuratore Generale nel suo atto del 19 luglio 2002 ha rassegnato le seguenti
conclusioni.
1)
Premesso che la Duronia s.r.l. risultava già costituita all'atto della firma
della Convenzione e premesso che per le autonomie locali la concessione: a) è
configurata, dall'art. 22 L. 8 giugno 1990 n. 142 come uno strumento di
gestione di servizi pubblici alternativo ad altri; b) può essere accordata
quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) è
sottoposta, come qualsiasi atto dell'Amministrazione, al regime del diritto
amministrativo e quindi è tenuta al
rispetto dei vincoli della finalità di interesse pubblico e del principio di
imparzialità e buon andamento; inoltre, conserva una sua peculiarità dal punto
di vista dell'inerenza ad interessi pubblici specifici, di carattere non
meramente patrimoniale; d) la legge annette al modulo concessorio particolari garanzie
circa l'impianto e l'espletamento del servizio prescrivendo rigorosi contenuti
per la convenzione; e) il concessionario viene individuato tramite procedure ad
evidenza pubblica o comunque con procedimenti ad istruttoria complessa ed ha
l'obbligo di svolgere l'attività dedotta in concessione, sotto il controllo
dell'Amministrazione concedente, il P.M. afferma che nella specie gli
amministratori comunali hanno operato un totale stravolgimento dei cennati
principi “congegnando una trasmissione automatica, facendola apparire come un
obbligo contratto dalla World, della
concessione ad un soggetto verso il
quale non vi era stato alcun vaglio, né in ordine alla capacità tecnica, né a
quella patrimoniale”.
In
assenza di ulteriori atti deliberativi e/o convenzionali, era del tutto
scontata la previsione della insolvenza della Soc. Duronia, la quale aveva buon
gioco a sostenere, con lettera del 17 settembre 1998, la vigenza di un rapporto
di fatto. Pertanto quale che sia l'interpretazione da dare agli articoli della
Convenzione, apparirebbe inconfutabile la responsabilità degli amministratori
comunali, quanto meno per colpa grave, per la sostanziale illegittimità
dell'intera operazione.
2)
I primi giudici, nel rimarcare la mancata acquisizione delle “dovute garanzie”
certamente si sono riferiti sia alla polizza fideiussoria di cui all'art. 6
della convenzione, sia alla cauzione prevista dall'art. 4 della convenzione
stessa.
3)
E' infondata la tesi dell'inconfigurabilità come danno erariale del ritardo da
parte della Società nel pagamento di una parte dei canoni erariali, oggetto
peraltro di un'azione di recupero in corso, nulla ostando ad una pronuncia di
responsabilità l'eventualità di un recupero da parte dell'Ente delle somme
contestate.
4)
Quanto al profilo di danno erariale derivante dal mancato introito delle somme
corrispondenti al 5 % annuo del valore delle macchine e degli impianti, da
destinare all'ammodernamento tecnologico ed alla manutenzione straordinaria
degli stessi nel periodo 1995-1997, il P.M osserva che pur se nel testo della
convenzione non si fa riferimento all'ammortamento degli impianti, tuttavia dal
verbale relativo all'adozione della delibera consiliare n. 35 del 6 aprile
1994, approvativa dello schema di convenzione, risulta che con la clausola di
cui all'art. 7, (sostanzialmente speculare all'art. 265 punto 5 del T.U. della
finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175) il Consiglio aveva
inteso proprio, con il pieno assenso del Sindaco, costituire un fondo di
ammortamento pari al 5 % del valore degli impianti.
Comunque,
in assenza di previsione espressa, sia la
dottrina che la giurisprudenza
sarebbero concordi nell'escludere un potere in capo all'Amministrazione di
modificazione unilaterale dei rapporti concessori contrattuali.
Ferma
restando quindi la palese illegittimità della deliberazione consiliare, il P.G. condivide l'affermazione
della sentenza, secondo cui "tale atto, lungi dal rappresentare una mera
interpretazione di una disciplina negoziale, non può in ogni caso assumere
efficacia retroattiva, posto che, per il periodo di interesse ciò si
tradurrebbe in una inammissibile e ingiustificata rinuncia alla riscossione di
entrate già maturate nei confronti delle quali non è possibile riconoscere
alcun potere discrezionale della P.A."
Ineccepibile,
quindi, sarebbe la quantificazione del danno operata dai primi giudici.
Conclusivamente
il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello, con la condanna degli appellanti
alle spese anche del secondo grado di giudizio.
Gli
appellanti hanno poi depositato nel giugno 2003 note difensive, nelle quali
puntualizzano che:
1)
nulla è stato obiettato dalla Procura Generale per confutare la tesi degli
appellanti stessi, basata su una puntuale lettura degli artt. 7 e 11 della
convenzione secondo cui la costituzione della Duronia S.r.l. - già avvenuta al
momento dell'affidamento della concessione - aveva realizzato la previsione
contenuta nell'art. 7 lett. c) della stessa convenzione, non pertinente essendo
il riferimento fatto al successivo art. 11;
2)
la sentenza impugnata si è soffermata unicamente sul mancato incameramento
della fideiussione di cui all'art. 6 della convenzione, ma non ha fatto alcun
riferimento alla cauzione prevista nel precedente art. 4;
3)
a seguito dell'azione giudiziaria intrapresa dal Comune di Duronia innanzi al
Tribunale di Isernia ed a seguito dell'accordo transattivo approvato con
deliberazione consiliare n. 6 del 19 marzo 2002 e sottoscritto il 18 aprile
2002, la Duronia S.r.l. ha versato al Comune (in aggiunta a £. 272.341.432,
precedentemente corrisposte) la somma di €. 160.101,64 largamente superiore a
£. 224.061.000 per cui vi è stata condanna.
4)
conseguentemente gli appellanti chiedono una pronuncia: a) in via principale,
di rigetto della domanda per insussistenza degli addebiti o, in ogni caso, per
insussistenza del danno patrimoniale; b) in via gradata, di cessazione della
materia del contendere per effetto del pagamento della somma per cui la
sentenza impugnata ha disposto la condanna.
Con
atto, definito di intervento ex art. 47 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 e
depositato il 13 giugno 2003, si è costituito il Comune di Duronia,
rappresentato dall'avv. Lucio Filippo Longo, il quale ha chiesto il rigetto
dell'appello definito inammissibile, improcedibile e comunque infondato in
fatto e in diritto.
Iniziata
la celebrazione del presente giudizio di appello, i legali degli appellanti
hanno chiesto (al fine di approntare atti difensivi) ed ottenuto il rinvio
dell'udienza fissata per il giorno 26 giugno 2003.
Alla
ulteriore udienza del 13 gennaio 2004, su richiesta dell'avv. Costanzo e stante
l'assenza dell'avv. Rizzi, il giudizio è stato nuovamente rinviato.
Successivamente, a fronte delle reiterate affermazioni degli appellanti di aver ripianato completamente ogni loro dare e delle conseguenti richieste di declaratoria di cessazione della materia del contendere, questa Sezione, all'esito delle udienze tenutesi il 20 aprile 2004 ed il 28 ottobre 2004, ha proceduto con le ordinanze n. 047/2004/A del 4 maggio 2004 e n. 0148/2004/A in data 11 novembre 2004 ad acquisire dalla civica Amministrazione notizie e documentazione utili per individuare la quota parte dell'imputazione dell'importo di € 160.101,64, riscossi dal Comune a seguito della transazione, rispetto al suo credito di € 115.717,84, accertato dal primo giudice.
Le
risposte del Sindaco geom. Adelmo Berardo, non puntuali né concludenti,
hanno indotto la Sezione, con successiva ordinanza n. 048/2005/A del 13 giugno
2005 emessa all'esito dell'udienza del 24 maggio 2005, a chiedere esaustiva
risposta ai suoi quesiti alla Prefettura di Campobasso, la quale attraverso il
funzionario incaricato (dott.ssa Giovanna Iaquinta), ha fatto avere la
relazione del 10 ottobre 2005.
In
vista dell'odierna discussione orale, gli avv.ti Rizzi, Testa e Costanzo hanno
depositato il 24 novembre 2005 una memoria, nella quale, partendo dalla
quantificazione del presunto danno effettuata dal primo giudice in complessivi
€ 115.717,84, hanno affermato l'erroneità delle operazioni peritali della
dott.ssa Iaquinta, la ove esse si discostano dalla ricostruzione, nei vari
elementi che lo compongono, del suddetto importo ed hanno concluso che a fronte
del totale (€ 132.142,26) complessivamente
dovuto dalla Duronia, questa, avendo pagato in sede transattiva l'importo di €
160.101,64 avrebbe corrisposto una maggior somma di € 27.959,38.
All'odierna
udienza, gli avv.ti Rizzi, Testa e Costanzo hanno, ciascuno, illustrato il
contenuto della memoria depositata il 24 novembre 2005, insistendo sul concetto
che, essendo ormai intangibile perchè coperta da giudicato la somma
quantificata dalla Sezione molisana ed essendo stato pagato un importo
eccedente quello dovuto, sarebbe venuto meno l'elemento oggettivo del danno.
Hanno conclusivamente ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della
materia del contendere.
Il
P.G., dal canto suo, partendo dalla considerazione di due dati
incontrovertibili (€ 115.717,84 stabiliti dal giudice di prime cure e €
235.248,56 costituenti, a detta del funzionario dott. Iaquinta il totale del
credito maturato dal Comune nel periodo 1966-2000) ha ritenuto che, ai fini
dell'esatta imputazione della somma riscossa - € 160.101,64 - al periodo
1995-1997, occorra non già applicare l'art. 1193 cod. civ., bensì ricorrere al
metodo proporzionale, con la risultanza che l'importo pagato sarebbe di €
78.037,38 e conseguentemente l'importo ancora scoperto relativamente al
suddetto periodo ammonterebbe a € 37.680,47. Tale importo maggiorato di
rivalutazione monetaria, interessi e spese comporterebbe un aggravio
complessivo di € 54.105,09, a cui andrebbero ulteriormente aggiunti gli
interessi decorrenti dalla data della transazione.
Il
P.G., oltre a tale richiesta conclusiva, si è riportato al suo atto scritto
conclusionale, per quel che concerne la confutazione dei motivi di appello.
Considerato
in
DIRITTO
1.
- In ordine all'atto di intervento, nel presente giudizio, ai sensi
dell'art. 47 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, da parte del Comune di Duronia a
mezzo dell'avv. Lucio Filippo Longo, questa Sezione - con ordinanza trascritta
al verbale dell'udienza tenutasi il 20 aprile 2004 - ha dichiarato
inammissibile il detto intervento, nel rilievo che gli Organi comunali (cfr.
deliberazione consiliare n. 23 del 17 luglio 2002 e deliberazione di Giunta n.
106 del 13 luglio 2002) avevano conferito semplicemente un incarico di
consulenza legale al menzionato avv. Longo, senza autorizzare la costituzione
del Comune nel presente giudizio.
2.
- Per quel che concerne il merito, il Collegio respinge l'appello,
siccome giuridicamente infondato.
L'articolazione
della vicenda all'esame, mostra chiaramente, ad avviso di questi Giudici il
comportamento, connotato da alta superficialità e trascuratezza e quindi da colpa
grave, con cui gli appellanti, secondo le contestazioni mosse dal
Procuratore regionale, hanno curato l'affidamento in concessione della gestione
dell'impianto di imbottigliamento dell'acqua sorgiva di Cannavine, in Duronia.
I
motivi di appello avverso la sentenza della Sezione molisana di primo
grado non sono idonei a superare le censure già mosse dalla medesima Sezione,
ove si consideri quanto segue.
3)
Non convince l'affermazione difensiva secondo cui la disposizione dell'art. 7
lett. c) della convenzione stipulata il 13 aprile 1995 tra Comune e World Trade
Due S.r.l. era stata nella specie osservata, atteso che la Duronia S.r.l. “si
era costituita prima dell'intervenuto affidamento della gestione, con l'effetto
che la titolarità della gestione in capo alla suddetta Duronia deriva
proprio dal disposto di cui al richiamato art. 7 della convenzione”.
Se
così fosse, rileva il Collegio, non si capisce perché la citata lett. c) abbia
previsto “l'obbligo della concessionaria di costituire una società di capitali
.. che sarà titolare della presente concessione” con evidente esclusione
del riferimento ad una situazione già in essere e con proiezione, invece, ad
un'attività futura.
Peraltro
dalla formulazione, invero confusa ed ambigua, sia del citato art. 7 (relativo all'affidamento
del servizio in concessione ad una società), sia del successivo art. 11 (relativo al subingresso nella
concessione di un terzo), si evince comunque che il nuovo soggetto dovesse sottoscrivere
un atto ai fini dell'espressa ed integrale assunzione di ogni obbligazione
discendente dalla convenzione e ai fini dell'accettazione, senza riserve, di
ogni condizione.
La
convenzione venne sottoscritta dal Comune e dalla World Trade Due S.r.l.
(quest'ultima, e non la Duronia, era l'originaria titolare della concessione !
), le quali erano formalmente le due parti contrattuali titolari dei rispettivi
diritti ed obblighi. La Duronia S.r.l., anche se costituita nel 1993 e quindi
prima della firma della convenzione, non ha mai assunto la formale
titolarità della concessione, non risultando da alcun atto scritto tale
assunzione, la quale avrebbe comportato, oltrechè l'acquisizione dei
vantaggi, il carico relativo agli impegni ed oneri derivanti dalla gestione del
servizio. Ciò è tanto vero che la medesima Duronia, nei successivi rapporti con
l'Amministrazione, si ritenne legittimata ad invocare la sussistenza di un
rapporto di mero fatto e, quindi, a reclamare l'insostenibilità del suo pieno
assoggettamento alle obbligazioni contrattuali.
Giova
qui rammentare che l'istituto della concessione, quale provvedimento col quale
la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche al
destinatario, è sottoposto al regime del diritto amministrativo e deve quindi
essere rispettoso delle finalità e degli interessi di natura pubblica che sono
ad esso sottesi. Interessi tra i quali è certamente da annoverare quello della forma
scritta ad substantiam, requisito necessariamente prescritto per la
sussistenza e la validità delle clausole contrattuali intercorrenti tra
Pubblica Amministrazione e terzo contraente, con la conseguente impossibilità
che possano acquisire rilievo, in sostituzione, comportamenti concludenti o
impliciti ovvero rapporti di mero fatto.
4)
La polizza fideiussoria di cui all'art. 6 della convenzione, diretta a
garantire la corretta manutenzione e gestione dello stabilimento e quindi la
restituzione, alla scadenza della concessione, dei beni in buono stato di
manutenzione, doveva comunque essere, per espresso patto contrattuale, rimessa
dalla società al Comune, “al momento della sottoscrizione del verbale di
consegna” dello stabilimento stesso. Il non averlo fatto (il che è pacifico) è
uno degli indici della condotta dei pubblici amministratori censurata dal
Giudice di primo grado come “gravemente negligente, irresponsabile e disattenta
agli interessi dell'ente amministrato”. Giudizio negativo, questo, che appare
corretto, essendosi detta condotta caratterizzata soprattutto per la mancata
“regolarizzazione dei rapporti con la società che aveva in gestione l'impianto”
(per quel che sopra si è detto) e per l'omessa assunzione delle garanzie a
tutela delle ragioni comunali, che pure erano doverose nell'ambito di un
rapporto contrattuale tanto importante.
5.
- Premesso che anche “il ritardo nel pagamento di una parte dei canoni” ed
il “pagamento parziale” degli stessi, comunque, configurano un
inadempimento contrattuale (posto che l'adempimento consiste nell'esatta e
tempestiva realizzazione della prestazione dovuta), il Collegio rileva che è la
stessa difesa degli appellanti ad ammettere che la Duronia S.r.l. omise il
completo versamento dei canoni.
Dalla
lettera n. 1021 del 17 settembre 1998 si evince, poi, che detta società, nel
dichiararsi sciolta da vincoli contrattuali, contestò le somme pattuite come
canoni. Tali minori entrate costituiscono comunque un danno al patrimonio
comunale, indipendentemente dall'esistenza di una garanzia fideiussoria (che
non equivale a pagamento effettivo) per la rateizzazione del pagamento dei
canoni ed indipendentemente dalla mancata ripercussione negativa sul bilancio
dell'Ente locale, come prospettato dagli appellanti.
Del
resto, proprio per siffatta situazione, il Comune attivò, con citazione del 12
aprile 2001, il giudizio civile per il recupero delle sue spettanze.
6.
- Per quel che concerne il danno erariale derivante dal mancato introito delle
somme corrispondenti al 5% annuo del valore degli impianti e delle
attrezzature in dotazione, da destinare all'ammodernamento tecnologico ed
alla manutenzione straordinaria degli stessi nel periodo 1995-1997, il Collegio
constata l'esattezza del rilievo del P.G., non contrastato dalla difesa degli
appellanti, secondo cui dal verbale relativo alla delibera consiliare n. 35 del
6 aprile 1994, approvativa dello schema di convenzione, risulta (pag. 14) l'espresso riferimento ad un ”fondo di
ammortamento pari al 5% obbligatorio” da destinare alle finalità sopra
indicate.
Al
riguardo appare al Collegio convincente la considerazione del P.G. (anch'essa
non contrastata dalla difesa) secondo cui la
suddetta previsione appare sostanzialmente speculare a quella contenuta
nell'art. 265, punto 5 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14
settembre 1931 n. 1175 (attinente alla disciplina dei contratti di concessione
dei servizi pubblici municipalizzati), il quale prevede uno specifico
corrispettivo in relazione agli immobili ed agli impianti ceduti
dall'Amministrazione. Corrispettivo che si aggiunge al canone dovuto per la
concessione in alternativa alla partecipazione agli utili (punto 4), fermo
restando, a carico dell'impresa, la “regolare manutenzione degli impianti per
l'intero periodo della concessione”.
Comunque,
anche ammesso e non concesso che il preteso contrasto tra gli artt. 5 e 7 della
convenzione ponesse a carico della concessionaria una duplicazione di oneri,
resta il fatto che tale era la originaria situazione derivante da una clausola,
stabilita mediante il concorde incontro delle volontà delle due parti
contrattuali di un rapporto concessorio. E tale situazione non poteva essere
modificata, come invece è stato fatto, per di più con effetto retroattivo,
mediante un atto unilaterale della sola Amministrazione ed in assenza quindi di
un'intesa, anche qui formalizzata con apposito atto scritto, con la
controparte.
7.-
Tanto detto in ordine ai motivi di appello e confermato, quindi, il
riconoscimento della responsabilità amministrativa degli appellanti, il
Collegio prende in esame la questione della quantificazione del danno.
All'accertamento
della sussistenza di tale elemento della responsabilità amministrativa -
accertamento che costituisce indagine prioritaria del giudice contabile -
questa Sezione, a fronte delle reiterate affermazioni dei difensori degli
appellanti di aver ripianato completamente ogni loro dare e delle conseguenti
reiterate richieste di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
ha proceduto con le ordinanze n. 047/2004/A del 4 maggio 2004 e n. 0148/2004/A
in data 11 novembre 2004 ad acquisire dalla civica Amministrazione notizie e documentazione utili per
individuare la quota parte dell'imputazione dell'importo di € 160.101,64,
riscossi dal Comune a seguito della transazione, rispetto al suo credito di €
115.717,84, accertato dal primo giudice.
Le
risposte del Sindaco geom. Adelmo Berardo, non puntuali né concludenti, (ed il
suo comportamento, peraltro, è già stato segnalato all'attenzione del
Procuratore regionale) hanno indotto la Sezione, con successiva ordinanza n.
048/2005/A del 13 giugno 2005 a chiedere esaustiva risposta ai suoi quesiti
alla Prefettura di Campobasso, la quale attraverso il funzionario incaricato
dott.ssa Giovanna Iaquinta, ha fatto avere la relazione del 10 ottobre 2005.
Il
Collegio tiene, subito, a confutare l'assunto espresso all'odierna udienza
dall'avv. Costanzo, secondo cui nell'ordinanza n. 0148/2004/A sarebbe stata la
stessa Sezione a disporre l'imputazione del totale della somma acquisita (€
160.101,64) esclusivamente al periodo 1995- 1997. Se così fosse, rileva il
Collegio, sarebbe bastato un semplice raffronto - effettuabile dallo stesso
Giudice senza ricorrere ad alcuna ordinanza - tra l'importo di € 160.101,64 e
quello di 115.717,84 per comprendere che il primo, maggiore, copriva
completamente il secondo, minore. Scopo della richiesta istruttoria, che è stato
più volte esplicitato nelle richiamate ordinanze e, tra l'altro, è stato ben
compreso dalla dott.ssa Iaquinta era, invece, quello di capire, attraverso un
analitico conteggio, quanta parte dell'importo di € 160.101,64 fosse da
riferire, oltrechè al periodo 1998-2000, al periodo 1995-1997, il quale
ultimo, come già detto, costituisce l'ambito temporale, così delimitato dal
primo giudice, oggetto del presente processo.
8.-
Procedendo alla quantificazione del danno, il Collegio constata che punto di
partenza è la statuizione del Giudice di prime cure, ormai intangibile
perché non impugnata dalle parti, secondo cui l'importo complessivo è di “£.
224.061.000 così specificato: £. 250.000.000 ( canoni annui 1995, 1996,1997), più
£ 100.296.080 (5% valore degli impianti per gli anni 1996 e 1997), meno £
70.000.000 (importo corrisposto quali anticipi dalla Duronia a tutto il 1997),
meno £. 56.235.000 (investimenti anticipati dalla Duronia), per un totale di £. 224.061.000” (pari a
€ 115.717,84).
Al
riguardo, il Collegio condivide l'osservazione dei difensori degli appellanti,
in base alla quale la predetta somma di £. 56.235.000 non va scomputata dal
canone per l'anno 1998, come fatto dalla dott.ssa Iaquinta, bensì nell'ambito
del conteggio afferente il periodo 1995-1997, attesa la definitività della
statuizione di cui si è sopra detto.
Per
la stessa ragione, il Collegio non considera includibile tra i crediti maturati
dal Comune, contrariamente a quanto indicato dalla dott.ssa Iaquinta, l'importo
di £. 4.179.007 (quota, afferente
all'anno 1995, pari al 5% del valore degli impianti e macchinari), atteso che
tale importo non è ricompreso nel calcolo fatto dal Giudice di primo grado.
Altro
punto pacifico è che la somma ricevuta dal Comune in sede di transazione
intervenuta con la Duronia S.r.l. il 18 aprile 2002 ed autorizzata con delibera
consiliare n. 6 del 19 marzo 2002 e cioè £. 310.000.000 pari a € 160.101,64
(di cui €. 129.114,22 in contanti e € 30.987,42 mediante cessione definitiva a
titolo di datio in solutum di macchinari, arredi, attrezzature, impianti
tecnologici di proprietà Duronia S.r.l.) è da ricollegare al giudizio civile
intentato con citazione del 12 aprile 2001, con cui il Comune aveva chiesto
alla controparte il pagamento di complessive £. 345.208.577 (pari a €
178.285,35) a titolo di canoni non corrisposti per ciascuno degli anni dal
1996 al 2000.
9.-
L'acquisizione della somma di € 160.101,64 da parte del Comune è, dunque,
servita ad estinguere le obbligazioni relative ai canoni (a tutti i canoni)
richiesti con l'attivazione del suddetto giudizio civile.
Pertanto,
sulla base dei dati forniti dalla relazione Iaquinta - al cui apprezzamento il
Collegio procede tenendo espressamente conto sia delle premesse indicate sopra
al punto 8 sia che, rispetto alla medesima relazione, i difensori degli
appellanti hanno sollevato solamente le obiezioni contenute nella memoria
depositata il 24 novembre 2005, con implicita rinuncia ad altre contestazioni -
risulta che il credito maturato dal Comune verso Duronia S.r.l. era,
prima del pagamento conseguito dall'atto transattivo, di complessivi €
235.248,46 così risultanti : a) anno 1995 canone di £. 10.000.000 poi
pagato; b) anni 1996 e 1997 £ 224.061.000 pari a € 115.717,84, come stabilito
dal primo Giudice; c) anno 1998 canone di £. 120.000.000 - £. 40.000.000 pagate
e quindi £. 80.000.000, pari a € 41.316,55; d) anno 1999 canone di £.
68.717.000 pari a € 35.489,36 e anno 2000 canone di £. 82.726.577 pari a €
42.724,71.
10.-
Nell'affrontare la questione dell'imputazione della somma di € 160.101,64
rispetto alla somma di € 235.248,46, il Collegio, aderendo al parere espresso
in udienza dal P.G., ritiene che nella fattispecie non possa farsi ricorso
al criterio ex art. 1193 cod. civ., come invece proposto dalla dott.ssa
Iaquinta.
Invero,
la citata norma al comma 1, consente al debitore (di più debiti di natura
omogenea nei confronti della stessa persona) di indicare a quale debito debba
essere imputato il parziale pagamento, con facoltà esercitabile, però, non
oltre l'atto del pagamento medesimo. Solo in mancanza di siffatta indicazione,
soccorrono i criteri evidenziati nel comma 2 della norma medesima e ciò
nell'evidente intendimento che, non essendo stata estinta la totalità dei debiti,
restino precisati quei crediti che il creditore - il quale ha appunto ricevuto
un pagamento parziale - può successivamente azionare.
Nella
fattispecie invece, con l'intervenuta transazione si è espressamente inteso
estinguere tutte le reciproche posizioni creditorie e debitorie relative alle
pretese in contestazione, sicchè il Comune, creditore, è stato posto
nell'impossibilità di reclamare ulteriormente su quei punti le proprie ragioni.
11.-
Il criterio di imputazione che logicamente va applicato nella fattispecie è
quello proporzionale. Pertanto, sviluppando la proporzione 160.101,64 :
235.248,46 = x: 115.717,84, si ottiene
che x è pari a € 78.753,39 che costituisce, dunque, la somma
pagata riferita al periodo 1995-1997. Conseguentemente, la somma ancora da
pagare riferita al medesimo periodo è di € 36.964,45 (115.717,84 -
78.753,39).
Quest'ultima
somma, arrotondata a € 37.000 va addebitata, secondo il condiviso
criterio stabilito dalla Sezione molisana, per il 30 % (pari a € 11.100) a
carico dei Sigg. Petracca Luigi e D'Amico Michelino (per € 5.550 ciascuno) e
per il restante 70 % (pari a € 25.900) a carico degli altri 7 appellanti
(D'Amico Pietro, Grieco Antonio, Grieco Giuseppe, Iacovantuono Gioacchino
Gervasio, Petracca Mario, Manzo Domenico e Manzo Santino, per € 3.700
ciascuno).
Alla
somma predetta vanno aggiunti:
-
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, conteggiati sino alla data
(22 maggio 2002) di soddisfo del credito comunale, che il Collegio con suo discrezionale
apprezzamento intende fissare nelle misure già calcolate (anziché dalla
dott.ssa Iaquinta) dal Comune di Duronia (vedasi attestazione del 17 gennaio
2005 allegata alla lettera dell'Amministrazione n. 120 del 19 gennaio 2005) e
recepite dai difensori degli appellanti (vedasi memoria del 24 novembre 2005) e
cioè € 15.162,08 (12.735,19 + 2.426,89), da ripartirsi secondo le
proporzioni indicate nel presente punto 11;
-
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (pure da ripartirsi secondo il
cennato criterio proporzionale), da conteggiare a decorrere dal 23 maggio 2002
e sino alla data di soddisfo del credito di € 37.000;
- le spese processuali del primo grado (€
1.262,44) e quelle del presente grado di giudizio, da ripartirsi in parti uguali
tra tutti i nove appellanti
P.Q.M.
la
Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente
pronunciando e disattesa ogni altra domanda, deduzione od eccezione, RESPINGE
l'appello proposto da Luigi PETRACCA, P.D., A.G., M.D., G.G., G.G.I., M.P.,
D.M.e S.M, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Molise
della Corte dei conti n. 162/2001 emessa il 7 giugno 2001 e depositata il 24
settembre 2001, e, per l'effetto CONDANNA i suddetti al pagamento delle somme e
con le misure ed i criteri indicati in motivazione al punto 11.
Le
spese del presente giudizio, per quanto sin qui maturate, si liquidano in euro
2112,08______________________________
(duemilacentododici/08).
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2005.
L'Estensore Il
Presidente
Depositata
in Segreteria il 31 GEN. 2006
Il
Direttore della Segreteria
F.to
Mario Francioni